L’Ordine TSRM e PSTRP di Bari Taranto Bat ha attivato un nuovo canale informatico di whistleblowing.
Il whistleblowing è uno strumento legale per segnalare eventuali condotte illecite che si riscontrano nell’ambito della propria attività lavorativa.
Il decreto legislativo n.24/2023 ha introdotto nuove e importanti tutele per coloro che segnalano e ha obbligato organizzazioni pubbliche e private ad utilizzare modalità anche informatiche e strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e di tutti i soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 5, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. 24/2023
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:
- Canale interno: il canale prioritario di segnalazione è quello interno. L’Ordine TSRM e PSTRP di Ba/Ta/Bt mette a disposizione i seguenti canali interni di segnalazione: – Modulo pubblicato sulla homepage del sito istituzionale, area “Whistleblowing”, da inviare via PEC (soggetto deputato ex lege per la gestione delle segnalazioni): – Via telefono, previo appuntamento da richiedere inviando e-mail a presidente@tsrmpstrpbatabat.it o telefonando al n. 3245543471 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:30; in tal caso, nel corso della telefonata verranno richieste tutte le informazioni contenute nel modulo per la segnalazione scritta e la segnalazione sarà documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto; la persona segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione (art. 14, comma 3, d.lgs. 24/2023).
- Mediante incontro diretto, da richiedere inviando e-mail a presidente@tsrmpstrpbatabat.it o telefonando al n. 3245543471 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 18:30; In tal caso la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale; in caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione (art. 14, comma 4, d.lgs. 24/2023)
- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- Canale esterno: la segnalazione all’ANAC mediante la piattaforma disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità può essere effettuata solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
-
- Divulgazioni pubbliche: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone; in questo caso il segnalante beneficia della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorrono determinate condizioni:
- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.